16 febbraio 2012 / 16. februar 2012

La pieve arcidiaconale di Cividale e la sua vasta giurisdizione

Tutta la zona del Cividalese formava un arcidiaconato a sé, con un’unica pieve sotto la giurisdizione plebanale del Capitolo. L’arcidiaconato più tardi verrà suddiviso in due settori: In montibus et in plano (G. Burba, Scorcio storico del Patriarcato d’Aquileia e sull’Arcidiocesi di Udine, in «Stato personale e locale dell’Arcidiocesi di Udine», Udine 1977, pp. 18-19).

L’origine dei due Capitoli cividalesi, quello di Santa Maria e quello della Prepositura di Santo Stefano, in verità non è stata ancora chiarita esaurientemente (G. M. Del Basso – M. Brozzi, La prepositura e la chiesa di S. Stefano di Cividale, in «Ce fastu?» XXXVIII, n. 1-6 (1962), p. 88), per cui si riporta quanto annotato negli atti del Capitolo di Santa Maria. «Fitte tenebre per verità avvolgono le origini del nostro Capitolo. Il tempo edace, la irruzione dei barbari a cui principalmente soggiacque questo paese, e tre incendi, di cui in vari tempi fu preda il nostro Archivio, ci privarono dei documenti della prima fondazione dei due Capitoli di S. Stefano, e della B. V. Maria in Cielo Assunta, che poscia, non si sa precisamente in qual tempo, si unirono in un sol Corpo Capitolare, che tuttora sussiste. Antiche tradizioni ci fanno credere quello di S. Stefano esistente fino all’ottavo secolo, e lo predicano tra i primi istituti della Chiesa. Entrambi però debbono i loro incrementi alla munificenza dei Patriarchi Aquileiesi, i quali, distrutta Aquileia, per oltre cinque secoli ebbero stanza in questa città fino al trasferimento di loro sede in Udine verso la metà del tredicesimo secolo. Essi dotaronli di copiosi beni, e li fregiarono dei specialissimi diritti e privilegi. Il più antico documento delle patriarcali beneficenze si è dell’anno 1015. Con questo il Patriarca Giovanni IV nel sinodo provinciale tenuto ad Aquileia a pro del Preposito e dei canonici di S. Stefano fece una donazione larghissima ed irrevocabile tanto per sé, che pei successori suoi di Beni e Giurisdizioni, e confermò insieme quanto dai suoi Antecessori, e da altri era già stato ai medesimi elargito: con che abbiamo prova della preesistenza del Capitolo stesso da molti anni addietro, non che della munificenza di quei Patriarchi a favore del medesimo» (Archivio curia arcivescovile di Udine (Acau), Capitolo di Cividale. 1858 Raccolta di diritti e privilegi capitolari, ms 797).

Nella motivazione inserita nel diploma rilasciato in favore del preposito Moronto e dei Canonici del Capitolo di S. Stefano di Cividale, il patriarca esplicitamente affermava che fu data in ricompensa del lodevole servizio costantemente prestato sì ai suoi predecessori che a lui nella chiesa di Cividale del Friuli di sua residenza (F. di Manzano, Annali del Friuli, vol. II, Udine 1858, pp. 10-11).

«Nel 1122, il Patriarca Gerardo in concorso del rinunziante Arcidiacono Aquileiese Vodolrico, concedette a questo Capitolo il Placito Sinodale, ossia arcidiaconale cum integra iustitia, cioè cogli altri diritti spettanti a questa Pieve (P. Paschini, Storia del Friuli, vol. II, Udine 1953, p. 239).

Tre cose qui da notarsi:

1) che con questo atto passò nel Capitolo di Cividale, rispettivamente alle Chiese del suo Distretto, tutta intera la sua giurisdizione, che in qualità di Arcidiacono avea diritto di tener Sinodo, e di esercitare come Ordinario qualunque atto che non si richiedesse la potestà dell’Ordine Episcopale. Perciò tutta questa ordinaria giurisdizione fu trasfusa nel Capitolo, per quanto riguardava le Chiese esistenti entro il circondario del suo distretto: lo che pure è comprovato dalla susseguente osservanza, la qual dicitur optima interpres, et interpretationum regina, adeo ut verborum etiam proprietati, et grammaticali significationi praevaleat.

2) Che tale giurisdizione fu data al capitolo in via assoluta ed irrevocabile, come lo dimostrano la parola perpetualiter, l’ammonizione fatta da Gerardo ai suoi successori di non derogare al di Lui disposto, ma di mantenerlo sempre ratum, stabile et inconcussum; nonché la comminata pena di anatema e di eterna condanna insieme con Giuda traditore; e a qualsiasi persona non meno di alto, che d’infimo grado, la quale contro vi avesse attentato.

3) Che predetta giurisdizione Arcidiaconale fu data al decano e Capitolo, e non già al Preposito, mentre questi dall’altro canto indipendentemente dal Capitolo si mantenne nell’esercizio di istituire e commettere la cura delle anime a tutti i Curati del Capitolare Territorio. A maggior però stabilità ed assoluta sicurezza della propria giurisdizione, e di qualsiasi altro Capitolare diritto tanto il Preposito, quanto il Decano e Canonici prefati, ricorsero al sommo pontefice Celestino III, il quale con bolla 1192 prese sotto la protezione di S. Pietro e la sua il Preposito, Decano e Capitolo, nonché tutte le loro Chiese e Cappelle sia in città sia fuori ivi indistamente annoverate, coll’Apostolica conferma di tutti i loro diritti e libertà di cui fossero in legittimo possesso» (Acau, ms 797, cit. P. Paschini, Storia del Friuli, vol. I, cit., p 236).

Il Papa, con l’avallo della sua autorità apostolica, sottometteva quei luoghi di culto alla cura del Capitolo, concedendo a quest’ultimo un potere giurisdizionale di natura quasi episcopale e ponendo sotto la protezione diretta della Santa Sede. Celestino precisa che la giurisdizione capitolare era anteriore di almeno quarant’anni ma che, in ogni caso, a partrire dal 1192, sarebbe divenuta una realtà incontrovertibile. Evidentemente l’autorità del Capitolo cividalese risentiva di contestazioni piuttosto vivaci (L. De Biasio, Momenti e aspetti di vita religiosa nella Comunità, in «Uomini e terre. Storia di Remanzacco», a cura di A. Tagliaferri, Udine 1990, pp. 135-136).

(1 – continua)

 

Tarcisio Venuti